Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato, in esame definitivo, il testo del Decreto Legislativo che introduce il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155. Il Codice ha apportato alcune significative novità al dettato normativo di cui al codice civile in materia di diritto commerciale e societario. In particolare, con riferimento ai doveri degli amministratori per la corretta gestione della crisi di impresa, l’art. 375 del Codice ha previsto l’introduzione di un nuovo comma all’art. 2086 c.c., ove si sancisce un principio generale di conduzione dell’attività d’impresa, prevedendo che: “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Tale principio è stato espressamente esteso dal Codice agli amministratori delle seguenti imprese collettive: (i) società semplice; (ii) società per azioni che operino secondo i modelli di amministrazione e controllo tradizionale, monistico e dualistico (e, per rinvio, società in accomandita per azioni); e (iii) società a responsabilità limitata.