Nel caso in cui un amministratore di un ente creditizio non decurti dal patrimonio di vigilanza il “valore di una pluralità di operazioni [poste] in essere con enti e persone fisiche con l’impegno, da parte della banca, di riacquisto degli strumenti finanziari ceduti” – comunicando all’autorità di vigilanza competente un patrimonio non corrispondente al vero e così ostacolandone l’esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi della norma penale di cui all’art. 2638 c.c. – lo stesso potrà essere destinatario della misura della confisca, avente a oggetto il “prodotto o [il] profitto del reato e [i] beni utilizzati per commetterlo” ai sensi dell’art. 2641 c.c. Il quantum confiscabile, in particolare, deve essere pari al “disvalore, di rilievo penale, di tali condotte”, così che esso deve trovare “la sua più corretta quantificazione proprio nella misura, complessiva, delle somme in esse impiegate”.