Premettendo anzitutto che, “in tema di vigilanza sull’attività di intermediazione finanziaria, […] alla Banca d’Italia è attribuita la competenza relativa al controllo del rischio ed alla stabilità patrimoniale mentre alla Consob quella relativa alla trasparenza ed alla correttezza dei comportamenti”, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di rilevare che: (a) da un lato, eventuali irregolarità nel processo decisionale di investimento assumono “significato non solo nella prospettiva del controllo sulla gestione del rischio dell’intermediario, ma anche sulla correttezza dell’azione concreta di gestione del risparmio collettivo”, e (b) dall’altro, “carenze di tipo strutturale-organizzativo possono ridondare sui profili più propriamente gestori, così legittimando l’intervento di entrambe le autorità di vigilanza”. Inoltre, con riferimento alla possibile responsabilità civile degli amministratori deleganti (ossia non esecutivi) di una società di gestione del risparmio, la Suprema Corte ha confermato che, una volta che sia stata provata la presenza di “segnali d’allarme” che avrebbero dovuto spingere tali amministratori “ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo”, essi “rispondono del mancato utile attivarsi e, stante la presunzione di colpa, [spetta] a questi ultimi di provare di essersi attivati”, pena la loro responsabilità.
Cass. Civ., Sez. II, 26 febbraio 2019, n. 5606