Come noto, la riforma del diritto societario ha aperto alla possibilità di conferire, nelle sole società a responsabilità limitata, non solo denaro e beni in natura, ma anche opere e servizi. L’art. 2464, comma 6, c.c. prevede a tale riguardo che “il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società”. A questo proposito, il Tribunale di Roma ha recentemente affermato che “il venir meno di uno di uno dei due profili di apporto al capitale, prestazione-polizza/fideiussione […], necessari per la liberazione della quota, rende il socio moroso per il venir meno della liberazione della quota, con la conseguente applicazione dell’art. 2466 cod. civ.” ove sono disciplinate le conseguenze della mancata esecuzione dei conferimenti (mora del socio). Infatti, con la norma richiamata il legislatore “[eleva] la garanzia a valore di conferimento e non di accessorio”.