Accade spesso che le parti coinvolte in un’operazione di compravendita di partecipazioni sociali (azioni o quote), nell’ambito del cosiddetto sale and purchase agreement, convengano sul diritto dell’acquirente di nominare un diverso contraente, procedendo alla nomina di uno specifico soggetto giuridico che acquisisca la titolarità della partecipazione in oggetto. Tale schema negoziale è riconducibile a quanto previsto dall’art. 1401 c.c., ad avviso del quale “nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso”. A tal proposito, il Tribunale di Milano, pronunciandosi proprio in relazione a una compravendita di partecipazioni sociali, ha avuto modo di confermare che la società “indicata quale parte acquirente ex art. 1401 cc […] rappresenta l’unico soggetto che, a seguito della electio amici, è tenuto agli obblighi previsti [dal contratto di compravendita]”, così che non può essere mossa alcuna pretesa nei confronti della parte contrattuale che si sia fatta sostituire come contraente da tale soggetto. Ciò in quanto “a seguito dell’esercizio del potere di nomina, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall’origine parte contraente”.