Come noto, l’art. 2409 c.c. prevede che “se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale […] possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società”. A questo riguardo, il Tribunale di Venezia ha chiarito che: (i) tale denunzia ha la finalità di consentire “il ripristino della legalità e regolarità della gestione” e “non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza” della medesima; (ii) le gravi irregolarità oggetto di denunzia devono essere “attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società”; (iii) il danno per la società può essere meramente potenziale ma non può ricomprendere “tutte le irregolarità cd informative, quali sono quelle configurabili nei bilanci di esercizio, ancorché possano costituire un fatto di rilevante gravità, per le quali non sia stato dedotto un pregiudizio immediato e diretto rispetto al patrimonio della società”; (iv) sono passibili di denunzia le sole irregolarità che riguardano “l’intera attività della società, non assumendo rilievo l’illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario difetterebbe i requisito della residualità del procedimento in esame”.