Come noto, l’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) prevede che “è incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo”. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha recentemente affrontato la questione circa la possibilità che un’autorità irroghi sanzioni di fonte sia nazionale, sia europea, in caso di accertato abuso di posizione dominante da parte di un’impresa. In particolare, è stata valutata la compatibilità di tale cumulo in relazione all’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (cosiddetta Carta di Nizza), secondo il quale “nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”. A questo riguardo, la Corte ha confermato che “il principio del ne bis in idem, sancito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un’autorità nazionale garante della concorrenza infligga ad un’impresa, nell’ambito di una stessa decisione, un’ammenda per violazione del diritto nazionale della concorrenza e un’ammenda per violazione dell’articolo 82 CE. In una situazione del genere l’autorità nazionale garante della concorrenza deve tuttavia assicurarsi che le ammende considerate congiuntamente siano proporzionate alla natura dell’infrazione”.