Come noto, l’art. 2391, comma 1, c.c. prevede che “l’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata”, dettando altresì specifiche regole nel caso in cui di tale interesse sia portatore l’amministratore delegato o unico. A questo proposito, facendo seguito a una pronuncia sul medesimo argomento recentemente segnalata (Cass. Civ., Sez. II, 17 dicembre 2018, n. 32573), la Suprema Corte ha confermato che il dovere di trasparenza in parola (i) “prescinde dal ruolo ricoperto dall’amministratore nella organizzazione sociale e sussiste indipendentemente dall’organo competente a esaminare l’operazione”, sia questo il consiglio di amministrazione oppure un suo comitato; (ii) “non deve necessariamente correlarsi a una deliberazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo”; (iii) “prescinde inoltre dalla eventuale conoscibilità aliunde dalla notizia, giacché l’informazione richiesta deve essere specificamente data agli altri amministratori e al collegio sindacale in correlazione con l’operazione”.