È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 30 aprile 2019, n. 100 – il testo del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (meglio noto come Decreto Sviluppo). Il Decreto ha introdotto misure di vario tipo per rilanciare lo sviluppo e la crescita economica del Paese e che riguardano: (i) il settore fiscale (artt. 1-16); (ii) gli investimenti privati (artt. 17-30); (iii) il made in Italy (artt. 31 e 32); e (iv) ulteriori misure per la crescita (artt. 33-51). Tra le novità di maggior rilievo, si segnala l’introduzione di un nuovo tipo di veicolo societario a sostegno delle start-up PMI, ossia la Società di Investimento Semplice (SIS), che, ai sensi dell’art. 27 del Decreto Sviluppo, ha “per oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati […] che si trovino nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività”. In particolare, caratteristiche della SIS sono le seguenti: (a) la forma societaria è quella della società per azioni e la denominazione sociale contiene l’indicazione di “società di investimento semplice per azioni a capitale fisso”; (b) il patrimonio netto non eccede 25 milioni di Euro; (c) non ricorre alla leva finanziaria; (d) dispone di un capitale sociale almeno pari a 50 mila Euro; (e) applica le disposizioni dettate dalla CONSOB in materia di commercializzazione di OICR; e (f) i soggetti che controllano una SIS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SIS possono procedere alla costituzione di una o più SIS, nel rispetto del limite complessivo di 25 milioni di Euro.