In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati nel loro interesse o a loro vantaggio – come disciplinata dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – la Corte di Cassazione ha nuovamente ricordato che essa “configura una sorta di tertium genus di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza, una volta accertata la commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche che esercitano funzioni apicali, i quali abbiano agito nell’interesse o a vantaggio delle società, incombe sui predetti enti l’onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che “la colpa di organizzazione [è fondata] sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo”. In particolare, “tali accorgimenti [devono] essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli”.
Cass. Pen., Sez. III, 6 maggio 2019, n. 18842