L’Agenzia delle Entrate – con risposta all’Interpello n. 956-905/2018 – ha recentemente avuto l’occasione di fornire alcuni chiarimenti in relazione alle ipotesi di esclusione dell’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie (meglio nota agli operatori come Tobin Tax). Nel ricordare che la Tobin Tax è disciplinata dall’art. 1, commi 491-500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) e che le modalità di attuazione di tali disposizioni sono state definite con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato il 21 febbraio 2013, l’Agenzia ha rammentato che tale imposta non si applica: (i) alle transazioni e alle operazioni tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., e (ii) a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale. A tal proposito, secondo l’Agenzia è possibile individuare nelle disposizioni che escludono l’applicazione dell’imposta “una comune ratio, ovvero evitare che il pagamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie possa ostacolare le operazioni di riorganizzazione aziendale, dovendosi considerare tali non soltanto le operazioni (di fusione, scissione e conferimento) […] ma anche – più in generale – quelle operazioni che, pur determinando il trasferimento della proprietà della partecipazione, non modificano l’“appartenenza economica” della partecipazione al medesimo gruppo societario” e che la valenza riorganizzativa vada riconosciuta “anche alla cessione di partecipazione con la quale la partecipazione viene trasferita ad una società di nuova costituzione, non solo partecipata dagli stessi soci, e nelle medesime proporzioni, [della società venditrice] ma nella quale sono riprodotte le medesime regole di governance della società venditrice, in termini di diritti amministrativi, patrimoniali e di patti parasociali”.