L’art. 2352 c.c. prevede, da un lato, che “nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario” (comma 1) e, dall’altro, che “salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario” (comma 6). A questo proposito, il Tribunale di Firenze ha recentemente confermato che, nel caso in cui il diritto di voto sia assegnato al creditore pignoratizio o all’usufruttuario: (a) il diritto di prendere parte all’assemblea è strettamente connesso e funzionale al diritto di voto, pertanto non può che essere riconosciuto in capo a quest’ultimo, e (b) il diritto di prendere parte all’assemblea non può essere ricondotto ai diritti “innominati” di cui all’art. 2352, comma 6, c.c., pertanto il nudo proprietario delle azioni non ha legittimazione ai fini della partecipazioni assembleare.