Gli artt. 2437 e 2473 c.c. prevedono – con norme analoghe per le società per azioni e per quelle a responsabilità limitata – che i soci possono recedere ad nutum dall’ente di appartenenza nel caso in cui questo sia costituito a tempo indeterminato, mediante comunicazione da inviarsi alla società con almeno 180 giorni di preavviso. A questo proposito, il Tribunale di Bologna ha avuto occasione di confermare che, da un lato, “con il recesso ad nutum […] il legislatore intende concedere a ciascuno dei soci della società contratta a tempo indeterminato il diritto di sciogliersi unilateralmente da un rapporto sine die, diritto da esercitarsi a seguito di una valutazione personale e discrezionale in merito all’opportunità di prosecuzione del rapporto medesimo” e, dall’altro, il termine minimo di preavviso indicato dalla legge, pari a 180 giorni, “determina uno slittamento in avanti degli effetti del recesso, i quali non si produrranno fino allo spirare dello stesso”. Da ciò il Tribunale ha fatto discendere due conseguenze: (i) “in pendenza del termine di preavviso, non essendosi ancora prodotti gli effetti del recesso, il socio che ha manifestato la volontà di uscire dalla società non cessa di correre il rischio d’impresa dal momento in cui ha esercitato il diritto, ma partecipa pienamente alla vita sociale e a tutte le sue conseguenze fino al momento in cui la sua dichiarazione produce gli effetti desiderati, quindi dal momento della completa decorrenza del preavviso”; e (ii) “la determinazione del valore della partecipazione dovrà essere effettuata con riferimento alla scadenza del termine di preavviso, al momento, quindi, in cui il recedente perderà la qualità di socio per assumere quella di creditore della società”. Infine, si è confermato che i soci non recedenti possono in ogni momento, dunque anche in pendenza del termine di preavviso, deliberare la messa in liquidazione della società, così riunendo le sorti dei soci non recedenti e di quello recedente, che così “sarà coinvolto nella procedura di liquidazione della società al pari degli altri soci”.