La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in relazione alla posizione dei soci a seguito dell’estinzione della società, derivante dalla cancellazione della medesima dal Registro delle Imprese. In particolare, la pronuncia in oggetto ha confermato che: “qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa”. Diversamente, con riferimento alla posizione del liquidatore, la Suprema Corte ha ricordato che questi può essere eventualmente responsabile in caso di violazione dei propri doveri in quanto la sua “attività è confinata alla fase di esistenza della società e nei cui confronti non si realizza alcuna forma di successione” come nel caso dei soci.