La Banca d’Italia ha, con proprio provvedimento dello scorso 30 luglio, emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”. Le nuove Disposizioni danno attuazione a: (a) il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90; (b) la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; e (c) gli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee, emanati ai sensi degli artt. 17 e 18, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali. Le Disposizioni disciplinano, in particolare, i seguenti aspetti: (i) la valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; (ii) gli obblighi di adeguata verifica; (iii) gli obblighi semplificati di adeguata verifica; (iv) gli obblighi rafforzati di adeguata verifica; (v) l’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica; e (vi) disposizioni specifiche per particolari tipologie operative.