L’art. 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 prevede che sia sanzionato penalmente “chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”. In relazione a tale ipotesi di reato, la Cassazione è recentemente intervenuta per definire in maggior dettaglio le condotte rilevanti. In particolare, la pronuncia in oggetto ha confermato che l’illecito richiamato “è da considerare integrato in tutti i suoi elementi anche nella ipotesi in cui sia stato possibile egualmente ricostruire le operazioni compiute dal contribuente, posto che il legislatore ha inteso sanzionare anche il solo comportamento che abbia reso, sebbene non impossibile, anche soltanto più difficoltosa l’attività di verifica fiscale a causa dell’avvenuta distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili obbligatorie”.