Come noto, l’art. 2467 c.c. prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti erogati dai soci di società a responsabilità limitata in favore della società nel caso in cui essi, “in qualsiasi forma effettuati, [siano] stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta[va] un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. A questo riguardo, la Suprema Corte ha confermato che: (a) “il pagamento eseguito [dal socio] di un debito della società […] su richiesta di quest’ultima rientra tra i finanziamenti ‘in qualsiasi forma effettuati’, e comprensivi quindi anche di quelli indiretti”, (b) “i soci i cui crediti sono assoggettati al regime di postergazione di cui all’art. 2467 cod. civ., non possono essere affatto ritenuti dei comuni creditori chirografari, non concorrendo il loro credito con quello degli altri creditori (non muniti di cause di prelazione) in proporzione all’ammontare dei crediti, essendo, viceversa, la loro soddisfazione sempre posposta a quella integrale degli altri creditori”.