La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha recentemente richiamato l’attenzione degli intermediari che prestano servizi di investimento agli adempimenti necessari in relazione al cosiddetto “No-deal Brexit”. Ricordando che: (a) il Decreto Legge 25 marzo 2019, n. 22 (convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019, n. 41) ha previsto una disciplina transitoria applicabile in Italia in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea in assenza di un accordo, e (b) ai sensi di detto Decreto gli intermediari finanziari che prestano servizi di investimento possono usufruire del regime transitorio continuando a svolgere in Italia gli stessi servizi previa notifica alle autorità competenti, la CONSOB ha richiamato l’attenzione di tali prestatori di servizi “affinché procedano con tempestività, qualora non vi abbiano già provveduto, a fornire ai clienti informazioni appropriate in merito alle conseguenze delle mutate condizioni operative discendenti dalla Brexit. In tale ambito, essi dovranno, tra l’altro, comunicare alla clientela l’adesione a un Sistema di indennizzo italiano ovvero la copertura in continuità da parte dell’attuale Sistema, anche alla luce dei termini del recesso del Regno Unito dall’Unione”. In particolare, i soggetti chiamati a cessare l’attività entro la data del recesso devono comunicare ai propri clienti le iniziative adottate per garantirne l’ordinata cessazione. Alla medesima comunicazione sono tenute anche le imprese britanniche cui è consentito, in alcune ipotesi, “di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter), anche nei casi (…) in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti”. Contestualmente, la Banca d’Italia ha richiamato l’attenzione degli intermediari britannici che “offrono servizi in Italia – mediante succursali, in regime di libera prestazione di servizi ovvero attraverso agenti o soggetti convenzionati – sugli obblighi di comunicazione alla clientela previsti dal Decreto Legge n. 22/2019, inclusa l’informativa che le banche devono rendere ai depositanti sul regime di protezione dei loro risparmi”.