È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 18 ottobre 2019, n. 245 – il testo della Legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018”. La Legge di Delegazione Europea 2018 rimette al Governo il recepimento, fra l’altro, della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (meglio nota come “Direttiva PIF”). Con riferimento alla responsabilità delle persone giuridiche, si ricorda che la Direttiva PIF invita gli Stati Membri ad adottare tutte le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione e degli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (indicati agli articoli 3 e 4 della Direttiva) commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membri di un organo sociale, e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata: (i) sul potere di rappresentanza; (ii) sul potere di adottare decisioni per conto della stessa; oppure (iii) sull’autorità di esercitare un controllo in seno alla medesima. La Direttiva PIF prescrive altresì che gli Stati Membri adottino le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. A tal fine, la Legge di Delegazione Europea ha previsto al proprio art. 3 (lett. e) e h)) che, nell’esercizio della delega per l’attuazione della Direttiva PIF, il Governo è tenuto fra l’altro a: (i) integrare le disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto; e (ii) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli artt. da 9 a 23 del D.Lgs. 231/2001, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all’art. 9 della Direttiva PIF e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 18 ottobre 2019, n. 245