Da un lato, l’art. 2404, comma 2, c.c. prevede che “il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall’ufficio” e, dall’altro, l’art. 2405, comma 2, c.c. prevede che “i sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d’amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall’ufficio”. Con riferimento a ciò, la Corte d’Appello di Catania ha sostenuto che: (i) contrastando un precedente orientamento della Cassazione, il verificarsi di tali evenienze “non può comportare l’automatica operatività della decadenza, che non sia stata deliberata dal collegio sindacale o dall’assemblea, esplicitamente ovvero implicitamente, con la sostituzione del sindaco decaduto”; (ii) “l’esigenza di accertare la sussistenza delle cause di decadenza vale, in astratto, anche per alcune ipotesi di decadenza cd. ordinaria, in particolare per quelle previste dall’art. 2399, lettera c), ovverosia l’essere il sindaco legato alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quello sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”.