È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 26 ottobre 2019, n. 252, aggiornato con rettifiche pubblicate nelle Serie Generali del 28 e 29 ottobre 2019, n. 253 e 254 – il testo del Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, che introduce modifiche e integrazioni ai Decreti Legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 91 recanti attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio), in attuazione della Direttiva 2018/843/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (V Direttiva Antiriciclaggio). Le novità introdotte dal D.Lgs. 125/2019 mirano, tra l’altro, a: (i) puntualizzare le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l’altro, le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi; (ii) individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi; (iii) introdurre una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi; (iv) consentire alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria; (v) stabilire, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi; e (vi) apportare modifiche riguardo alle sanzioni, e alle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei due decreti modificati.