Come noto, da un lato, l’art. 106, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) prevede che “chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso” e, dall’altro, l’art. 110, comma 1, TUF prevede che “in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all’intera partecipazione detenuta non può essere esercitato”. A tale riguardo, la Suprema Corte ha recentemente enunciato il principio di diritto ad avviso del quale, per quanto il lancio dell’OPA avvenga in un momento successivo rispetto al superamento della soglia di partecipazione che renda obbligatorio il lancio di tale offerta, esso “sana” la posizione del socio e ne legittima l’esercizio dei diritti di voto. Infatti, tali diritti sono esercitabili a seguito del corretto lancio dell’OPA.