Come noto, rientra fra gli specifici doveri degli amministratori di società la (completa e corretta) tenuta della contabilità sociale. Nel caso in cui gli amministratori violino tale dovere, essi possono essere eventualmente ritenuti responsabili dei danni cagionati alla società, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 2392 c.c. A questo riguardo, la Suprema Corte ha recentemente enunciato il seguente principio di diritto: “la totale mancanza di contabilità sociale (o la sua tenuta in modo sommario e non intelligibile) è, di per sé, giustificativa della condanna dell’amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell’art. 2392 cod. civ., vertendosi in tema di violazione da parte dell’amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale; al di fuori di tale ipotesi, che giustifica l’inversione dell’onere della prova, resta a carico [dell’attore] l’onere di provare il rapporto di causalità tra la condotta illecita degli amministratori e il pregiudizio per il patrimonio sociale”.