In materia di società a responsabilità limitata, con riferimento alla costituzione si diritti di pegno su quote di partecipazione, la Corte di Cassazione ha recentemente confermato che: (a) anzitutto, le modalità di costituzione del pegno sulle quote devono individuarsi in quelle di cui all’art. 2806 c.c., in quanto beni mobili (diversi dalle azioni emesse dalle società per azioni, che sono particolari titoli di credito), (b) pertanto occorre fare riferimento all’art. 2470 c.c., ove sono dettate specifiche regole in materia di modalità di trasferimento delle quote di partecipazione, (c) tuttavia, per quanto quest’ultima disposizione faccia riferimento al “deposito” dell’atto nel Registro delle Imprese, occorre invece guardare alla sua “iscrizione”, infatti “la costituzione in pegno delle quote di società a responsabilità limitata è soggetta al disposto della norma dell’art. 2806 cod. civ., sicché il diritto di pegno risulta costituito con l’iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese”. La Corte ha inoltre condiviso l’opinione secondo cui “anche ai fini dell’efficacia del trasferimento nei confronti della società, la formalità rilevante è la vera e propria iscrizione nel registro delle imprese, non il mero deposito dell’atto di trasferimento: formalità che si pone dunque come criterio generale di efficacia (e apponibilità) delle vicende (in senso ampio) circolatorie delle quote di s.r.l.”.