Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 detta una specifica e articolata disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo specifici obblighi in capo al datore di lavoro (e ai suoi ausiliari). In relazione alla responsabilità del datore per condotte omissive, la Cassazione ha confermato che: (a) da un lato, “non [è] idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest’ultimo di un’operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo”, (b) conseguentemente, dall’altro, “perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”. Da un diverso punto di vista, affrontando il tema della responsabilità del datore nel caso in cui nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri una prassi “contra legem”, la Suprema Corte ha confermato che “in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza e di tempestivo intervento circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme”.