L’art. 2560 c.c., nel disciplinare la responsabilità per i debiti relativi all’azienda commerciale oggetto di trasferimento, prevede che di essi risponde “anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”, restando ferma la responsabilità anche del venditore, salvo il consenso dei creditori. A questo riguardo, adottando un approccio interpretativo improntato più alla sostanza che alla forma, la Suprema Corte ha confermato che il principio appena ricordato “deve essere applicato tenendo conto della ‘finalità di protezione’ della disposizione, finalità che consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato”. Pertanto, non potrà farsi valere il dato letterale della norma a svantaggio del creditore ove sia provato l’intento fraudolento delle parti.