L’art. 39, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 – recentemente convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (noto come Decreto Fiscale) – ha introdotto un nuovo art. 25-quinquiesdecies nel corpo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rubricato “reati tributari”. In particolare, tale nuova disposizione sanziona gli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali siano stati commessi i seguenti delitti, di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74: (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (ii) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (iii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; (iv) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (v) occultamento o distruzione di documenti contabili; (vi) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Inoltre, il nuovo art. nuovo art. 25-quinquiesdecies prevede che, da un lato, nel caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità, la sanzione a carico dell’ente sia aumentata di un terzo e, dall’altro, siano applicabili le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (con modifiche in sede di conversione)