Come noto, l’art. 2466 c.c. prevede, in materia di società a responsabilità limitata, che il socio moroso nel versamento dei conferimenti dovuti alla società, “se la [procedura di vendita indicata dalla legge] non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse”, restando inteso che “il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci”. Pronunciandosi in relazione a un caso di mora del socio nel versamento dei conferimenti dovuti alla società a seguito di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale, la Suprema Corte ha confermato che: (a) “il socio moroso, invero, fino al completamento del procedimento di vendita coattiva o di esclusione non cessa di essere socio (ad es., egli è computato nel quorum costitutivo, ma non nel quorum deliberativo, come si desume dall’art. 2368, comma 3, c.c.)”, (b) “il voto resta “sospeso” per il tempo della morosità, quale misura sanzionatoria e sollecitatoria dell’adempimento, non così i diritti amministrativi ed, in primis, il diritto di informazione e di ispezione, di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., che resta a presidiare la trasparenza dell’andamento societario, e tanto più necessario […] proprio nel momento del conflitto con gli altri soci o con la gestione societaria”.