Come noto, il legislatore è recentemente intervenuto – con l’art. 1, commi 302-303, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) – al fine di garantire continuità alla disciplina in materia di quote minime di rappresentanza per il genere meno rappresentato negli organi sociali delle società quotate, di cui agli artt. 147-ter, comma 1-ter, 147-quater, comma 1-bis, e 148, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF), che altrimenti avrebbe cessato di trovare applicazione a partire dal 2020. Fra l’altro, la Legge di Bilancio ha previsto che al genere meno rappresentato siano riservati almeno 2/5 (non più almeno 1/3) dei membri dell’organo amministrativo o di controllo di appartenenza. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha recentemente posto in consultazione pubblica una proposta di Comunicazione, volta a chiarire le modalità applicative delle nuove norme in materia di quote di genere. Come spiegato dalla Commissione, “poiché nel caso di collegi formati da tre membri la riserva dei due quinti risulta inapplicabile per impossibilità aritmetica, la proposta che la Consob porta in consultazione indica di attenersi alla regola dell’arrotondamento per difetto anziché per eccesso, come attualmente previsto dal Regolamento Emittenti. A tale comunicazione seguirà la consultazione con il mercato per l’adeguamento del Regolamento Emittenti alla nuova disciplina”.