L’art. 185 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) disciplina il reato di manipolazione del mercato, sanzionando “chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari”. Con riferimento a tale ipotesi di illecito, la Cassazione ha anzitutto confermato che la pubblicazione mediante comunicato stampa di “dati di bilancio [non] ancora approvati dall’assemblea dei soci e [pertanto non] divenuti definitivi” non può essere considerata penalmente irrilevante per il solo fatto di tale provvisorietà, in quanto pur sempre dotati di “crismi dell’ufficialità” e approvati dal consiglio di amministrazione, tenuto conto che in ogni caso “sarebbero stati poi sottoposti all’approvazione dell’assemblea ma che [rivestono già a seguito dell’approvazione consiliare] l’ufficialità e la concretezza derivanti da tale previa, necessaria, deliberazione”. Inoltre, la Suprema Corte ha ricordato che “il delitto di aggiotaggio manipolativo è un reato di mera condotta e di pericolo concreto, per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento”.