Il legislatore è recentemente intervenuto – con l’art. 1, commi 302-303, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) – al fine di garantire continuità alla disciplina in materia di quote minime di rappresentanza per il genere meno rappresentato negli organi sociali delle società quotate, di cui agli artt. 147-ter, comma 1-ter, 147-quater, comma 1-bis, e 148, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF), che altrimenti avrebbe cessato di trovare applicazione a partire dal 2020. Come noto, la Legge di Bilancio ha previsto che al genere meno rappresentato siano riservati almeno 2/5 (non più almeno 1/3) dei membri dell’organo amministrativo o di controllo di appartenenza. A tal proposito, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha recentemente fornito alcuni chiarimenti in relazione alle modalità applicative delle nuove norme in materia di quote di genere. In particolare, la CONSOB ha chiarito che “nell’ambito dell’attività di vigilanza sulla disciplina in esame, considererà il criterio dell’arrotondamento per eccesso all’unità superiore previsto dal comma 3, dell’art. 144-undecies. 1 (“Equilibrio tra generi”), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”) inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti”, aggiungendo che, nel caso di organi sociali formati da tre componenti “la CONSOB riterrà che sia in linea con la nuova disciplina l’arrotondamento per difetto all’unità inferiore”. Il criterio dell’arrotondamento per eccesso resterà applicabile, al contrario, per gli organi sociali formati da più di tre componenti.