La Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano ha recentemente affrontato il caso della responsabilità da prospetto e, più in generale, di induzione all’investimento in base a informazioni non corrette. A questo proposito, la pronuncia in oggetto ha confermato che: (a) da un lato, “il pregiudizio subito dall’investitore che, a causa di false comunicazioni diffuse al mercato, abbia acquistato e conservato strumenti finanziari a prezzo superiore rispetto all’effettivo valore del titolo, va qualificato come “danno diretto” perché incide sul patrimonio del singolo che non agisce in qualità di socio, ma di terzo estraneo alla società” (pertanto rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2395 c.c. ove si limita legittimazione attiva solo a coloro che siano stati danneggiati “direttamente” e non anche per via indiretta o riflessa), (b) dall’altro, “rispetto ai terzi danneggiati, l’atto gestorio illecito compiuto dagli amministratori è senz’altro imputabile alla società gestita in forza del principio di immedesimazione organica, dandosi perciò luogo ad una responsabilità solidale dell’ente e dei suoi amministratori verso i terzi e, sul piano processuale, ad un litisconsorzio facoltativo”. Inoltre, riprendendo un orientamento della Corte di Cassazione, il Tribunale di Milano ha ribadito che: “in ipotesi di bilancio contenente indicazioni non veritiere, che si assumano aver causato l’affidamento del terzo circa la solidità economico-finanziaria della società e la decisione del medesimo di contrattare con essa, il terzo che agisca per il risarcimento del danno avverso l’amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso è onerato di provare non soltanto tale falsità, ma anche, mediante qualsiasi mezzo di prova, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto da cui sia derivato un danno in ragione dell’inadempimento della società alle proprie obbligazioni”.