Come noto, l’art. 2385, comma 3, c.c. prevede che “la cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale”. In caso di mancato adempimento, potranno applicarsi le sanzioni di cui all’art. 2630 c.c. Con riferimento alla portata della prima disposizione ricordata, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che tale obbligo si applica senza alcuna differenza tanto all’ipotesi della prima nomina, quanto a quella della rielezione di un soggetto che già ricopriva la carica di amministratore. Infatti, “la delibera di nomina e la delibera di rielezione dell’amministratore hanno contenuto ed effetti giuridici eguali e differiscono soltanto nella circostanza che la rielezione riguarda persona già in carica, mentre la nomina riguarda persona nuova. La cessazione dell’amministratore dall’ufficio, benché rieletto, determina, quindi, l’obbligo per il collegio sindacale di iscrivere la notizia nel registro delle imprese, a fini della opponibilità ai terzi”.