La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha recentemente adottato una nuova massima in materia societaria. Ricordando che la Commissione Società elabora indicazioni per casi di difficile interpretazione, indicando ai notai – e, più in generale, agli operatori – principi a cui uniformarsi nel giudizio sulla iscrivibilità degli atti societari a loro affidati, la nuova massima ha ad oggetto l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c. A tal riguardo, la Commissione ha precisato che: (i) l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c. o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare anche la totalità dei partecipanti, compreso il presidente, a patto che nel luogo indicato nell’avviso di comunicazione si trovino il segretario verbalizzante o il notaio; e (ii) le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo devono intendersi riferite ai soli casi di formazione contestuale del verbale, pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione con l’intervento dei partecipanti dislocati in diversi luoghi ma collegati mediante mezzi di telecomunicazione, ivi inclusi il presidente e il segretario nel caso in cui il verbale assembleare venga redatto successivamente all’assemblea.