Le Sezioni Unite Civili sono pronunciate in merito alla competenza del giudice ordinario in caso di omesso esercizio dei poteri di vigilanza, a tutela del mercato e degli investitori, da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e della Banca d’Italia (violazione del cosiddetto duty of supervision). A tale proposito, la pronuncia in oggetto ha confermato che, con riferimento alle “controversie in tema di risarcimento dei danni vantati dai risparmiatori, i quali, rispetto all’esercizio dei poteri di vigilanza verso gli operatori del settore, non versano in situazione di interesse legittimo, [non sussiste la] giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo”. Infatti, a tali Autorità competono “poteri-doveri di azione a tutela del risparmio (art. 47 Cost.) e, dunque, a favore degli investitori, che non investono scelte ed atti autoritativi, ma comportamenti “doverosi” che sono soggetti al rispetto del principio generale del “neminem laedere”, da adempiere mediante l’osservanza di regole tecniche, ovvero di comuni canoni di diligenza e prudenza, la cui violazione può essere denunciata davanti al giudice ordinario”. Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è pertanto il seguente: “sulle domande proposte dagli investitori ed azionisti nei confronti delle autorità di vigilanza (Banca d’Italia e CONSOB) per i danni conseguenti alla mancata, inadeguata o ritardata vigilanza nei confronti delle banche ed intermediari, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la contestazione di poteri amministrativi, ma di comportamenti “doverosi” a loro favore che non investono scelte ed atti autoritativi, essendo dette autorità tenute a rispondere delle conseguenze della violazione dei canoni comportamentali della diligenza, prudenza e perizia, nonché delle norme di legge e regolamentari relativi al corretto svolgimento dell’attività di vigilanza, quali espressione del principio generale del neminem laedere”.