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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Legge “Cura Italia”: previste agevolazioni per la convocazione e la partecipazione alle assemblee delle società non quotate

Postato il 19 Marzo 202018 Marzo 2020 da Alessandro De Nicola

Vista la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica legata al virus “COVID-19” sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, è stato adottato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (noto anche come “Cura Italia”). Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 17 marzo 2020, n. 70. Per quanto riguarda le società non quotate, l’art. 106 del Decreto è intervenuto per agevolare la convocazione e la partecipazione alle assemblee in questo periodo di emergenza. Con riferimento al termine di approvazione del bilancio d’esercizio, il Decreto ha disposto che, in deroga alle disposizioni codicistiche e statutarie, l’assemblea ordinaria può essere convocata in ogni caso entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. In relazione alla partecipazione alle assemblee e all’assunzione di deliberazioni a distanza, il Decreto prevede che: (i) “con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”; e (ii) “le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto”.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 17 marzo 2020, n. 70

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