Per quanto la legge faccia riferimento alla sola ipotesi della revoca dalla carica, la Cassazione ha recentemente confermato l’orientamento interpretativo ad avviso del quale anche “la revoca della delega all’amministratore delegato decisa dal consiglio di amministrazione deve essere assistita da “giusta causa”, sussistendo, in caso contrario, il diritto del revocato al risarcimento dei danni eventualmente patiti”. Pertanto, per quanto sia sempre possibile per l’organo amministrativo revocare i poteri delegati, ove non sia presente una giusta causa spetterà all’amministratore spogliato dei propri poteri il diritto al risarcimento del danno, “soprattutto quando la delega comporti un’attività remunerata suscettibile di valutazioni professionali nel mercato dei manager”. Inoltre, la pronuncia in oggetto ha chiarito che la giusta causa di revoca: (i) da un lato, non può essere integrata “dalla mera ricorrenza di esigenze di auto-organizzazione della struttura societaria, ove la stessa non sia stata motivata sulla base di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell’amministratore”, (ii) dall’altro, può invece consistere nella “necessità di una profonda ristrutturazione dell’organico e delle funzioni specialistiche specie nel campo della tecnologia e della normativa di sicurezza – che implicitamente incide negativamente sulla persistenza dell’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini [dell’amministratore], senza peraltro che ciò debba necessariamente ridondare in condotte d’inadempimento da ascrivere al delegato”.