L’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (noto anche come “Cura Italia”) ha ampliato i termini ordinari per lo svolgimento annuale dell’assemblea, consentendo altresì il ricorso a strumenti che rendano possibile intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto senza che i soci debbano essere presenti nello stesso luogo. A tal proposito, l’Associazione fra le Società Italiane per Azioni (Assonime), ricordando che “la norma ha la finalità di rendere possibile lo svolgimento “a porte chiuse” delle assemblee delle società, in presenza della situazione di emergenza causata dal virus COVID 19, derogando alle norme di legge e dello statuto”, ha recentemente pubblicato alcune Q&A sulle assemblee “a porte chiuse”, relative a questioni applicative che le nuove modalità di svolgimento dell’assemblea hanno posto alle società. In particolare, le Q&A hanno a oggetto: (i) la convocazione dell’assemblea; (ii) il luogo dell’assemblea e la partecipazione; (iii) le deleghe di voto nelle società quotate; (iv) il rappresentante designato; (v) il voto per corrispondenza; e (vi) la decisione dei soci nelle società a responsabilità limitata.