L’art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato (Market Abuse Regulation o MAR) disciplina le prassi di mercato ammesse e stabilisce, al proprio paragrafo 4, che la European Securities and Markets Authority (ESMA) deve: (i) trasmettere all’autorità competente – ossia, l’autorità che ha effettuato la notifica fornendo la propria intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa e i particolari della valutazione svolta – un parere nel quale valuta la compatibilità della prassi di mercato ammessa; e (ii) esaminare se l’istituzione della prassi di mercato non rischi di minacciare la fiducia nel mercato finanziario europeo. A tal proposito, lo scorso 22 gennaio l’ESMA ha fornito alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) un parere positivo in relazione al nuovo testo della Prassi di Mercato n. 1 inerente all’attività di sostegno della liquidità del mercato, ritenendola compatibile con i criteri individuati nell’art. 13, par. 2, MAR. Ricordando che l’adozione della nuova Prassi di Mercato n. 1 richiedeva un’apposita delibera da parte della CONSOB, quest’ultima ha recentemente adottato la Delibera n. 21318 recante “Ammissione della prassi di mercato relativa all’attività di sostegno della liquidità del mercato”. La Delibera, cui è allegata la Prassi di Mercato n.1, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.