Da un lato, l’art. 2366, comma 1, c.c. prevede che “l’assemblea è convocata dall’amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare”, dall’altro, l’art. 2393, comma 6, c.c. prevede che “la società può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea […]”. Il Tribunale di Roma si è recentemente pronunciato in merito all’analiticità dell’avviso di convocazione in relazione alle proposte di deliberazioni in materia di rinuncia all’azione sociale di responsabilità, confermando che: (a) in generale, “l’indicazione – nell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci – dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell’ordine del giorno”; (b) tuttavia, compatibilmente con quanto appena affermato, “non è necessaria una indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, purché specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessori”; (c) in relazione allo specifico caso della rinuncia all’azione sociale di responsabilità, “appare necessario che [tale materia] venga chiaramente esplicitata nell’ordine del giorno delle materie che verranno trattate dalla assemblea medesima”.