La Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano ha recentemente ribadito i tratti essenziali della “giusta causa” di revoca dell’amministratore di società, ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c. A tale riguardo, aderendo a un consolidato orientamento di legittimità, la pronuncia in oggetto ha confermato che “la giusta causa per la revoca dell’amministratore, prevista dall’art. 2383, terzo comma, cc, può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il “pactum fiduciae”, elidendo l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore revocato”. In questo senso si discorre talvolta di giusta causa, rispettivamente, oggettiva e soggettiva. Il Tribunale ha inoltre ricordato che “l’onere probatorio concernente la dimostrazione dei fatti sui quali è fondata la revoca grava poi sulla società”.