La Corte di Cassazione è stata recentemente investita della questione relativa alla forma richiesta dall’ordinamento per la valida ed efficace costituzione di un patto fiduciario (pactum fiduciae) avente a oggetto quote di partecipazione di una società a responsabilità limitata. La pronuncia in oggetto ha anzitutto premesso che “il contratto di trasferimento di quote di partecipazione relativo a una società, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, la quale non è dunque necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti”, ciò anche nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili. Su tale assunto, ricordando che “il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante, o di altro soggetto da costui designato, sia equiparabile al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo”, la Suprema Corte ha concluso che per la valida ed efficace costituzione di un patto fiduciario avente a oggetto quote di partecipazione di una società a responsabilità limitata non è in alcun modo richiesta la forma scritta (necessaria solo per l’opponibilità alla società).