La Corte di Cassazione ha ricordato che “dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, le società di capitali si estinguono per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, a norma del nuovo art. 2495 c.c., salvi espressi casi di legge in contrario. Com’è noto, la norma ha posto fine all’orientamento giurisprudenziale che – al fine, per vero, di razionalizzare la situazione esistente in presenza di sopravvenienze attive o passive – reputava la società sempre in vita, purché esistessero ancora ‘rapporti pendenti’”. Sulla scorta di tale premessa, pronunciandosi sulla sorte delle liti pendenti in caso di sopravvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese, la pronuncia in oggetto ha confermato che “l’estinzione della società nel corso […] giudizio non può essere automaticamente ritenuta causa di estinzione per rinuncia della pretesa in esso azionato”, che deve essere eventualmente provata applicando le regole generali sulla rinuncia.