È stata recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 154 del 19 giugno 2020 – la Delibera 10 giugno 2020, n. 21396 con cui la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha sospeso, fino al 30 giugno 2021, alcune disposizioni contenute nel Regolamento sulle operazioni con parti correlate (Delibera 12 marzo 2010, n. 17221, “Regolamento OPC”) sulle operazioni con parti correlate. Considerando che “nella presente fase di emergenza connessa alla pandemia da COVID-19 e di conseguente congiuntura economico-finanziaria negativa diverse società con azioni quotate o diffuse tra il pubblico in misura rilevante potrebbero avere necessità di realizzare con urgenza operazioni di rafforzamento patrimoniale con l’intervento di parti correlate” e che alcune norme del Regolamento OPC “richiedono che la facoltà di esclusione in caso di urgenza sia espressamente prevista nelle procedure adottate ai sensi del medesimo Regolamento e nello statuto delle società”, la CONSOB ha ritenuto opportuno sospendere fino al 30 giugno 2021 alcune disposizioni ivi contenute. Segnatamente, è stata sospesa l’applicabilità degli artt. 11, comma 5, e 13, comma 6, nella parte in cui richiedono che per l’applicazione della facoltà di esenzione per casi di urgenza tale facoltà sia prevista nelle procedure aziendali sulle operazioni con parti correlate e nello statuto sociale. Tenuto altresì conto che nel caso in cui si tratti di operazioni di competenza assembleare l’esenzione in parola sarebbe consentita solo se “collegata a situazioni di crisi aziendale”, la CONSOB ha precisato – con la Comunicazione n. 6 dell’11 giugno 2020 – che fino al 30 giugno 2021 “la necessità di fare fronte ai casi di emergenza connessi alla pandemia da COVID-19 configura, ai fini del ricorso all’esenzione prevista dall’art. 11, comma 5, del Regolamento OPC, un caso di urgenza collegato a crisi aziendali”.
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 154 del 19 giugno 2020