La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha recentemente adottato e pubblicato tre nuove massime in materia societaria. Tra queste, la Massima n. 191 ha ad oggetto la sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale per perdite nel periodo di emergenza legato alla diffusione del “Covid-19”. Ricordando che l’art. 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (meglio noto come “Decreto Liquidità”, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40) ha disposto, in materia di riduzione del capitale sociale per perdite, la sospensione dell’operatività degli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., fino alla data del 31 dicembre 2020, limitatamente alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro tale data, la Massima n. 191 ha chiarito che: (i) la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c. non opera a prescindere da quale sia la data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infra-annuale, dai quali emergono le predette perdite; (ii) resta fermo l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, sia nei casi in cui per effetto di tali perdite il patrimonio netto è superiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.); e (iii) sono legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento, assunte nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite anche qualora ad esito dell’aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.) e che ciò vale altresì per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili.