La normativa nazionale in materia di prevenzione e sanzione delle condotte di abuso di mercato è stata oggetto di numerose riforme a partire dai primi anni 2000, generando in più occasioni incertezze interpretative e applicative. Recentemente, con il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72 il legislatore ha previsto che talune, assai elevate, sanzioni “amministrative” pecuniarie contenute nel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) fossero ridotte nei loro importi minimi e massimi (come innalzati dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262), disponendo tuttavia che tale ridimensionamento sanzionatorio avrebbe trovato applicazione solo con riferimento “alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob”. Conformandosi a quanto sancito dalla Corte Costituzionale (21 marzo 2019, n. 63), la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto ad avviso del quale il D.Lgs. 72/2015, nella parte in cui prevede la suddetta riduzione della cornice sanzionatoria, deve essere applicato secondo un criterio di retroattività, in ossequio al principio del favor rei.