Ai fini di un’ampia riforma delle banche popolari costituite in forma di società cooperativa, il legislatore italiano ha previsto, fra l’altro, che: (a) le banche popolari costituite in tale forma e aventi un attivo, a livello consolidato, superiore a 8 miliardi di Euro debbano trasformarsi in società per azioni (art. 29, comma 2-bis, TUB); (b) il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca (art. 28, comma 2-ter, TUB). La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), pronunciandosi su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, ha concluso che: (i) la normativa europea in materia bancaria e i principi fondamentali sulla libertà d’impresa e sul diritto di proprietà (come riconosciuti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea) non ostano a una normativa nazionale che vieta alle banche popolari di rifiutare il rimborso degli strumenti di capitale, ma che consente a tali banche di rinviare per un periodo illimitato il rimborso della quota del socio recedente e di limitare in tutto o in parte l’importo di tale rimborso, a condizione che i limiti di rimborso decisi nell’esercizio di tale facoltà non eccedano quanto necessario, tenuto conto della situazione prudenziale di dette banche, al fine di garantire che gli strumenti di capitale da esse emessi siano considerati strumenti del capitale primario di classe 1, alla luce, in particolare, degli elementi di cui all’art. 10, par. 3, del Regolamento Delegato n. 241/2014; (ii) la normativa europea in materia di libera circolazione dei capitali non osta a una normativa nazionale che fissa una soglia di attivo per l’esercizio di attività bancarie da parte di banche popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, al di sopra della quale tali banche sono obbligate a trasformarsi in società per azioni, a ridurre l’attivo al di sotto di detta soglia o a procedere alla loro liquidazione, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi di interesse generale che essa persegue e non ecceda quanto necessario per il loro raggiungimento. Spetterà al Consiglio di Stato verificare se il quadro normativo italiano sulla riforma delle banche popolari sia effettivamente aderente a tali principi di diritto.