Come noto, l’art. 2395 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori di società per azioni nei confronti dei singoli soci e dei terzi che abbiano patito un danno diretto in conseguenza di loro atti dolosi o colposi. Pronunciandosi sulla portata di tale norma e riprendendo un proprio precedente orientamento, la Corte di Cassazione ha ricordato che non rileva che: (i) il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell’esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze, (ii) il danno sia ricollegabile a un inadempimento della società, (iii) l’atto lesivo sia stato eventualmente compiuto dagli amministratori nell’interesse della società e a suo vantaggio, “dato che la formulazione dell’art. 2395 cod. civ. pone in evidenza che l’unico dato significativo ai fini della sua applicazione è costituito appunto dall’incidenza del danno”.