È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020, Supplemento Ordinario n. 33 – il testo della Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (meglio noto come Decreto Semplificazioni), adottato al fine di implementare, tra le altre, “misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Tra le semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici, l’art. 44 del Decreto aveva introdotto alcune misure in tema di aumenti di capitale. La Legge di conversione ha modificato, in parte, tale disciplina prevedendo: (i) che sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non trovano applicazione gli artt. 2368, comma 2, e 2369, commi 3 e 7, c.c. (ossia quorum deliberativo rafforzato di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea) alle deliberazioni aventi ad oggetto: (a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti; e (b) l’introduzione nello statuto sociale della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 c.c.; (ii) che sino alla data del 30 giugno 2021 le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, anche in mancanza di espressa previsione statutaria; (iii) la sostituzione dei commi 3 e 4 dell’art. 2441 c.c. in materia di diritto di opzione; e (iv) che anche alle s.r.l. si applichi la deroga di cui al punto (i) che precede. È stato pubblicato nel medesimo supplemento della Gazzetta Ufficiale un testo coordinato redatto dal Ministero della Giustizia al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del Decreto Legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto.