Come noto, l’art. 2467 c.c. prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti erogati dai soci di società a responsabilità limitata in favore della società nel caso in cui essi, “in qualsiasi forma effettuati, [siano] stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta[va] un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. A questo riguardo, la Suprema Corte ha recentemente sostenuto che: (a) quanto alla funzione della norma richiamata, essa consiste “nell’intento di contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione sui creditori e sui terzi dei rischi da continuazione dell’attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei soci e aggravamento del dissesto a scapito dei creditori”; (b) quanto invece ai suoi presupposti, avendo specifico riguardo all’elemento temporale, “a rilevare, al riguardo, è il tempo in cui il finanziamento viene concesso [in quanto] è in questo momento che il socio decide di provvedere al fabbisogno finanziario della società a mezzo di finanziamenti e non già a mezzo di capitale di rischio, così ponendo in essere il comportamento in contrasto con la funzione perseguita dalla norma”.